Cambiano le regole per
il pagamento del ticket e le Usl o Asl ( non in tutte le regioni c’è
stato il cambio dell’acronimo) raccomandano a tutti i cittadini di telefonare
per verificare e autocertificare la fascia di reddito negli elenchi della
tessera sanitaria. Il nuovo sistema dematerializzato della sanità, che
introduce anche la prescrizione farmaceutica digitale, infatti, comporta nuove
procedure e le Usl spiegano tutto quello che devono sapere e fare i
cittadini entro e non oltre il 30 giugno per non avere problemi legati a
pagamento di ticket in base alla fascia di reddito.
COSA CAMBIA: Attualmente il pagamento del ticket (di compartecipazione alla
spesa dei farmaci e delle visite) può avvenire sia tramite attestazione della
fascia di reddito da parte del medico prescrittore (che la rileva dal Sistema
TS – Tessera Sanitaria), sia con autocertificazione dell’assistito al momento
della prenotazione, ma dal primo luglio le cose cambieranno e la fascia di
reddito di appartenenza (attribuita dal Ministero delle Finanze sulla base
della dichiarazione dei redditi) comparirà in automatico sulla ricetta senza
possibilità di modifica o inserimento ex-novo da parte del medico prescrittore
o del farmacista.
I RISCHI: E’ importante sapere che per varie motivazioni di ordine sia fiscale che
informatico, alcuni assistiti potrebbero non risultare presenti nel Sistema TS
(per esempio potrebbero non essere presenti i lavoratori dipendenti che hanno
solo il Cud e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi),
oppure potrebbero essere presenti con una fascia di reddito non corrispondente
a quella dichiarata. Ma l’assenza dal Sistema TS dopo il 1° luglio comporterà
una attribuzione automatica alla fascia più alta (con pagamento intero del
ticket) e inoltre, sempre dopo il 1° luglio, l’autocertificazione della fascia
di reddito da parte dell’assistito non potrà più essere fatta al medico
stesso contemporaneamente alla prescrizione/ricettazione, ma potrà avvenire
solo presso gli sportelli Cup, oppure on line (Pec, e-mail) o fax della azienda
Usl di appartenenza, mediante la compilazione e invio di un apposito modulo
regionale.
CHIAMARE SUBITO: E’ quindi importante – comunica la Usl al quotidiano Umbria24– che
i cittadini si informino subito, e comunque entro e non oltre il 30 giugno,
della propria presenza nell’anagrafe del Sistema TS e nel caso di assenza o di
errata attribuzione della fascia di reddito è importante autocertificarsi
tempestivamente. Si possono ottenere informazioni sulla presenza o meno nel
sistema TS ed eventuale supporto per l’autocertificazione chiamando l’Usl di
competenza, preferibilmente nelle ore pomeridiane per abbreviare l’attesa.
Informazioni dettagliate e moduli sul sito. Una volta inviata
l’autocertificazione, l’Azienda Usl di appartenenza iscriverà il cittadino nel
Sistema TS o ne correggerà la posizione e rilascerà il certificato relativo
alla fascia di reddito dichiarata.
INFO: Il calcolo per stabilire la fascia di reddito deve essere fatto sulla
base delle informazioni che si trovano in calce al modello di
autocertificazione o di autocertificazione per variazione di fascia (modello 4
e modello 5). Le informazioni nel Sistema TS relative alla fascia di reddito e
all’eventuale diritto all’esenzione vengono aggiornate al 31 marzo di ogni
anno, il certificato rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto
avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Non dovranno presentare l’autocertificazione gli esenti totali per reddito, né
chi fa parte di un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100mila
euro in quanto tenuto al pagamento del ticket nella quota massima.
A CHI SI RIVOLGE A tutti gli assistiti, eccetto gli esenti per reddito* (che hanno
già fatto l’autocertificazione) e i cittadini in fascia di reddito superiore a
100mila euro.
SONO ESENTI PER
REDDITO I SEGUENTI SOGGETTI:
* E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare
inferiore a euro 36.151,98.
* E02 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare
inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del
coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
* E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a
carico.
* E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro
familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31,
incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di
ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
Si riepilogano di seguito le fasce di reddito e le relative codifiche che
devono comparire sulla ricetta per l’applicazione delle quote di
compartecipazione:
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